| Il Consiglio Generale |
| Martedì 04 Maggio 2010 13:21 |
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Art. 6 dello Statuto
1 - Il Consiglio Generale è l’organo di direzione della Federazione ed è composto dai Segretari Nazionali dei Coordinamenti Nazionali e da un numero di membri designati da ciascun Coordinamento Nazionale in proporzione ai rispettivi iscritti.
2 - Il Consiglio Generale è presieduto dal Presidente o, in caso di assenza od impedimento di quest'ultimo, dal segretario Generale.
3 - Il Consiglio Generale:
4 - Il Consiglio Generale si riunisce ordinariamente almeno ogni sei mesi su convocazione del Presidente del Consiglio Generale, su richiesta del Segretario Generale, sentita la Segreteria Generale o straordinariamente su richiesta dei 2/3 dei suoi membri.
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