Detassazione Tfr dipendenti pubblici: richiesta UNSA

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Roma, 23.02.2021

 

Al Presidente del Consiglio dei Ministri

Prof. Mario Draghi

 

Al Ministro per la Pubblica amministrazione

Prof. Renato Brunetta

 

Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

On. Andrea Orlando

 

Al Ministro dell’Economia e delle Finanze

Dott. Daniele Franco

 

Al Presidente INPS

Prof. Pasquale Tridico

 

Oggetto: TFR dipendenti pubblici – Detassazione TFS art. 24 DL n. 4/2019.

Questa Federazione sta riscontrando una grave e incomprensibile disparità nell’applicazione della norma in oggetto nei confronti dei dipendenti pubblici cessati dal servizio e in regime di Trattamento di Fine Rapporto.

Con l’articolo 24 del DL n. 4/2019 è stata introdotta una detassazione correlata al tempo di attesa per la fruizione dei trattamenti di fine servizio. Tale detassazione viene applicata dall’INPS esclusivamente nelle ipotesi di trattamenti di fine servizio denominati Indennità di buonuscita (destinatari i dipendenti statali), Indennità di anzianità (dipendenti enti pubblici non economici) e Indennità premio di servizio (dipendenti enti locali e sanità).

Diversamente l’INPS si comporta nei confronti dei dipendenti pubblici che alla cessazione dal servizio si trovano in regime di Trattamento di Fine Rapporto-TFR, poiché a costoro l’Istituto previdenziale non applica la detassazione di cui all’articolo 24 del DL n. 4/2019.

Ricordiamo che in regime di TFR si trovano i dipendenti pubblici ricadenti in una delle due fattispecie seguenti:

  • Dipendente assunto antecedentemente al 1/1/2001, quindi in regime di TFS, che aderendo alla previdenza complementare passa dal regime TFS, comunque denominato, al TFR;
  • Dipendenti assunti a tempo indeterminato dal 1/1/2001.

È utile ricordare che la normativa sul posticipo e la rateizzazione si applica indistintamente ai dipendenti in regime di TFS che di TFR.

Appariva scontato che la definizione “indennità di fine servizio comunque denominata” contenuta nella norma includesse in modo ampio anche il trattamento di fine rapporto, ciò dovuto al fatto che il posticipo del pagamento non ha alcun legame con la denominazione della indennità corrisposta dopo la cessazione dal servizio.

A tal fine non abbiamo tenuto conto, nel caso di specie, delle finezze interpretative dell’INPS che ha deciso di non includere fra i beneficiari dell’agevolazione fiscale i dipendenti in regime di TFR.

Di contro con il DPCM del 22/4/2020 n. 51, emanato in applicazione dell’articolo 23 “Anticipo TFS” del DL n. 4/2019 dove troviamo la dicitura “indennità di fine servizio comunque denominata” al pari di quanto previsto all’articolo 24 dello stesso decreto legge, all’articolo 2 vengono accomunati TFR e TFS in termini di indennità che si percepisce alla cessazione del rapporto di lavoro.

È nostra opinione che il beneficio fiscale previsto dall’articolo 24 del DL n. 4/2019 sia da riconoscere anche ai dipendenti cessati dal servizio in regime di trattamento di fine rapporto in quanto la norma, nello spirito e nella sostanza, riteniamo intendesse ristorare, in qualche modo e parzialmente, tutti i soggetti “colpiti” dal posticipo del pagamento senza escludere alcuno solo in ragione della denominazione specifica del trattamento di fine servizio.

Pertanto chiediamo ai rappresentanti delle Istituzioni in indirizzo un immediato intervento affinché sia riconosciuto il beneficio fiscale di cui all’articolo 24 DL n. 4/2019 anche ai dipendenti pubblici cessati dal servizio in regime di TFR.

Auspicando la messa in atto di un positivo intervento alla nostra richiesta, con ciò evitando un rilevante contenzioso giurisdizionale, rimaniamo in attesa di cortese riscontro.

 

Il Segretario Generale

Massimo Battaglia

 

TFR dipendenti pubblici – Detassazione

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