Confsal UNSA Menzogna o Verità
In questi giorni stiamo verificando come la prima categoria si stia rimpinguando di nuovi adepti e fra questi i non firmatari del CCNL 2022-2024.
Noi facciamo di tutto per far parte della seconda categoria rendendo trasparenti le nostre scelte e la nostra comunicazione.
In una situazione caotica, grazie anche alle deficienze di NoiPa, stanno circolando volantini, a firma delle organizzazioni sindacali che non hanno sottoscritto il CCNL 2022-2024, con contenuti inverosimili che falsano i contenuti dello stesso CCNL.
Per supportare le proprie tesi (assurde!) mettono insieme e comparano argomenti sui quali è noto anche a loro (si spera!) i CCNL nulla possono e a tal proposito vedasi gli effetti della riforma fiscale e i contenuti economici del CCNL 2022-2024.
Anche sulla questione “incrementi a regime” e “arretrati” del CCNL 2022-2024 con una disonestà intellettuale che sconcerta provano a distorcere una realtà che, fra l’altro, hanno voluto loro già nel lontano 1993 (Accordo sul costo del lavoro) e ribadito nel tempo in tutti i CCNL anche da loro sottoscritti, a partire dal 1995 fino al CCNL 2019-2021 e quest’ultimo condizionante del CCNL 2022-2024.
Sul punto “incrementi a regime”, diversamente dalla strumentalità delle tabelle diffuse da CGIL e UIL, proviamo a ricostruire i valori economici della retribuzione tabellare partendo dal CCNL 2019-2021 (firmato anche da loro) e dall’introduzione del nuovo ordinamento professionale, decorrente dal 1/11/2022 e previsto dal CCNL 2019-2021 che ha modificato la struttura tabellare, con le tabelle seguenti per i principali Settori del Comparto Funzioni Centrali dove sono puntualmente indicate tappe e valori economici:
VEDERE COMUNICATO PER LE TABELLE
Sul punto “arretrati”, con acrobazie degne di miglior sorte tentano di costruirsi una verginità che invece gli
difetta, in particolare quando sostengono che l’Indennità di Vacanza Contrattuale (IVC) è un fattore avulso
dal rinnovo contrattuale. È lecito avere dei dubbi sulla loro coerenza visto che sono firmatari di accordi
passati e più recenti di cui, a proposito di IVC, ne riportiamo alcuni passaggi:
Accordo costo del lavoro 23/7/1993
“Indennità di vacanza contrattuale. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza del CCNL, ai lavoratori dipendenti ai quali si applica il contratto medesimo non ancora rinnovato sarà corrisposto, a partire dal mese successivo ovvero dalla data di presentazione delle piattaforme ove successiva, un elemento provvisorio della retribuzione.
L’importo di tale elemento sarà pari al 30% del tasso di inflazione programmato, applicato ai minimi retributivi contrattuali vigenti, inclusa l’ex indennità di contingenza.
Dopo sei mesi di vacanza contrattuale detto importo sarà pari al 50% dell’inflazione programmata. Dalla decorrenza dell’accordo di rinnovo del contratto l’indennità di vacanza contrattuale cessa di essere erogata.“
CCNL 2019-2021 (firmato da CGIL – UIL e USB)
Art. 2 Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto
“6. A decorrere dal mese di aprile dell’anno successivo alla scadenza del presente contratto, qualora lo stesso non sia ancora stato rinnovato e non sia stata disposta l’erogazione di cui all’art. 47-bis comma 1 del d. lgs. n. 165/2001, è riconosciuta, entro i limiti previsti dalla legge di bilancio in sede di definizione delle risorse contrattuali, una copertura economica che costituisce un’anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti all’atto del rinnovo contrattuale. L’importo di tale copertura è pari al 30% della previsione Istat dell’inflazione, misurata dall’indice IPCA al netto della dinamica dei prezzi dei beni energetici importati, applicata agli stipendi. Dopo sei mesi di vacanza contrattuale, detto importo sarà pari al 50% del predetto indice. Per l’erogazione della copertura di cui al presente comma si applicano le procedure di cui agli articoli 47 e 48, commi 1 e 2, del d. lgs. n. 165/2001.”
Quindi se l’IVC è una “anticipazione”, come da loro sottoscritto, noi riteniamo che un esempio di corrette tabelle non possano che essere le seguenti:
Ministeri (esempio per alcune Amministrazioni):
VEDERE COMUNICATO PER TABELLE
Infine, sulla comparazione fra effetti del CCNL e rimodulazione del cosiddetto “cuneo fiscale” è bene
dire in modo onesto, diversamente da quanto fatto dai non sottoscrittori del CCNL 2022-2024, che il
problema della pressione fiscale sulle retribuzioni non è risolvibile con i Contratti di lavoro.
Proviamo però a rappresentare quanto è accaduto con la decadenza al 31/12/2024 della norma relativa
all’esonero IVS (art. 1, c. 15, Legge n. 213/2023) e l’entrata in vigore dal 1/1/2025 dell’art. 1, commi 4 e 6,
Legge n. 207/2024.
L’esonero IVS nell’anno 2024 interveniva con una riduzione dei contributi previdenziali:
– di 7 punti percentuali per le retribuzioni imponibili mensili non superiori a € 1.923,00
– di 6 punti percentuali per le retribuzioni imponibili eccedenti 1.923 euro ma non 2.692 euro;
C’era un limite (35.000,00 euro annui) oltre il quale, pur superandolo di 1 euro, non si aveva diritto a tale beneficio e in ogni caso sul beneficio agiva il prelievo Irpef.
Su questo limite retributivo, in tempi non sospetti e nel corso di un incontro con il Ministro della Funzione Pubblica, come Confsal UNSA avevamo denunciato la criticità e chiesta una modifica, considerando che si stava avviando la stagione dei rinnovi contrattuali e molti dipendenti avrebbero potuto trovarsi con la “tagliola” dei 35.000 euro.
Che il Governo ci abbia dato retta o meno, con la legge di bilancio n. 207/2024, in sostituzione, sostanzialmente, dell’esonero IVS sono stati introdotti dei correttivi strutturali al sistema del prelievo fiscale sulle retribuzioni con la previsione:
–
(art. 1, c. 4) per i redditi non superiori a 20.000 euro: del riconoscimento di una somma, che non concorre alla formazione del reddito, pari:
o al 7,1% se il reddito non supera gli 8.500 euro;
o al 5,3% se il reddito è superiore a 8.500 euro ma non a 15.000 euro;
o al 4,8% se il reddito è superiore a 15.000 euro.
–
(art. 1, c. 6) per i redditi superiori a 20.000 euro ma non a 40.000 euro spetta un’ulteriore detrazione dall’imposta lorda, pari:
o a 1.000 euro, se l’ammontare del reddito è superiore a 20.000 euro ma non a 32.000 euro;
o nel caso in cui il reddito sia superiore a 32.000 euro ma non a 40.000 euro si ha diritto ad una quota dei 1.000 euro.
Con l’entrata in vigore della “ulteriore detrazione”, resa strutturale e non aleatoria come era l’esonero IVS, il vantaggio è di 83,33 euro al mese per tutti i redditi imponibili mensili che vanno dai 1.670,00 ai 2.666,66 euro; di più, tale detrazione porta dei vantaggi anche a coloro che, raggiungendo il limite mensile di 2.692 euro, non beneficiavano dell’esonero IVS e che adesso pur superando tale limite beneficiano della “nuova” detrazione per importi mensili dagli 80 euro fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito mensile imponibile di 3.333,33 euro.