Al Presidente INPS
Prof. Pasquale Tridico
Egregio Presidente,
Le scriviamo per sottoporle tre questioni, auspichiamo anche per Lei, molto importanti e fondamentali per la vita di tutti i lavoratori. Una di queste è a Lei ben nota e da qui le Sue lettere di risposta ad alcuni quotidiani, leggendo le quali non si intravedono indicazioni risolutive.
Gli argomenti, ognuno degno della massima attenzione, sono i seguenti:
- Pensioni e tempi di erogazione;
- Riscatto periodi non coperti da contribuzione;
- Trattamenti di fine servizio e tempi di erogazione.
Non è nostra intenzione strumentalizzare o alimentare ulteriori polemiche sui ritardi nell’erogazione dei trattamenti pensionistici, ma è un fatto molto grave che, dalla data della cessazione dal servizio alla data di erogazione della pensione, le persone siano costrette ad attendere cinque-sei mesi e in qualche caso anche un anno.
Quali siano o possano essere le cause converrà con noi che non può esserci alcuna valida motivazione nel lasciare i cittadini senza alcun mezzo di sostentamento. Non parliamo, purtroppo, di casi isolati ma di eventi che sono ormai “sistema”.
Sistema inaccettabile, da qui la necessità di provvedere urgentemente nell’erogazione della pensione ai titolari del diritto, che ricordiamo trattasi di un diritto individuale e, ancor di più, costituzionale.
È nella Sua disponibilità la possibilità di dare indicazioni agli Uffici INPS affinché venga erogata quanto meno una pensione provvisoria nell’attesa, auspichiamo brevissima, della sistemazione definitiva del provvedimento; questo consentirebbe agli interessati di avere i mezzi reddituali per vivere e non dover “elemosinare” in fila agli sportelli INPS.
Il secondo tema che Le sottoponiamo è relativo alla quantificazione degli oneri per il riscatto di periodi non coperti da contribuzione e nello specifico facendo riferimento a dei casi che ci sono stati sottoposti da alcuni nostri iscritti.
Alcuni nostri associati ci hanno manifestato la loro preoccupazione in relazione agli importi quantificati nel corso di consulenze presso gli Uffici INPS per il riscatto di periodi del corso legale di studio.
Si tratta di lavoratori ai quali, in un caso, per riscattare un (1) mese del corso legale di studio sono stati comunicati oneri per un importo di 54.000 euro e, in un altro caso, per riscattare ventuno (21) mesi sono stati richiesti circa 100.000 euro, quando invece secondo i nostri calcoli sarebbero dovuti, rispettivamente, circa 1.000 euro e 25.000 euro. Nell’uno e nell’altro caso, parliamo di lavoratori con reddito pensionabile di circa 30.000 / 35.000 euro e per periodi chiesti a riscatto collocati temporalmente prima del 1992.
Pur con le specificità dei casi (sesso, età, contribuzione), riteniamo tali importi spropositati e a eliminare i nostri dubbi non sono valsi alcuni chiarimenti forniti da funzionari INPS, anzi questi hanno rafforzato tutte le nostre perplessità.
In particolare, dalla lettura di una nota INPS di chiarimento abbiamo motivo di ritenere che il metodo adottato dai Suoi Uffici per determinare gli oneri da riscatto non sia rispettoso del dettato normativo e delle stesse Circolari nel tempo emanate dall’Istituto.
Da ciò ne deriva una quantificazione abnorme di oneri costringendo gli interessati a rinunciare al ricorso di tale opportunità stante la rilevante gravosità di tali importi pur anche se, nel caso del corso legale di laurea, dilazionabili in dieci anni.
Riteniamo fra l’altro che da tale prevaricante e penalizzante modalità di calcolo degli oneri da riscatto, per cui si manifesta una rinuncia degli interessati, ne derivi anche un danno per l’INPS.
Il terzo, e ultimo, punto riguarda la tempistica nell’erogazione dei Trattamenti di Fine Servizio.
Quanto prevede la legge in materia di posticipo e di rateizzazione è noto e ci è chiaro che l’INPS debba rispettare i termini “minimi”; nel contempo un piccolo passo a favore degli aventi diritto è nelle disponibilità dell’Istituto e, a nostro parere, può e deve essere fatto.
Ci riferiamo ai tre mesi ulteriori, dopo i primi 12 o 24, che la norma mette a disposizione dell’INPS e oltre i quali interviene l’obbligo di corrispondere gli interessi legali.
A tal proposito ricordiamo che questi “tre mesi” dopo la cessazione facevano riferimento ad una normativa e ad un tempo in cui si prevedeva l’erogazione immediata del TFS; i “tre mesi” erano sostanzialmente un “tempo tecnico” necessario all’Amministrazione pubblica per provvedere ai conteggi e alla predisposizione del pagamento.
Stante l’attuale normativa che posticipa di uno o due anni, e per alcuni casi di cinque anni, l’erogazione della prima rata del TFS riteniamo che già in questo arco temporale vi sia tutto il tempo tecnico disponibile per provvedere ai conteggi e alla predisposizione del pagamento e non vi sia più nessuna ragione o motivo per posticipare l’erogazione con gli ulteriori tre mesi.
Le chiediamo quindi di attivare tutte le iniziative possibili e di dare indicazione ai Suoi Uffici di provvedere all’erogazione della prima rata del TFS allo scadere dei dodici/ventiquattro mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro.
Confidando nella Sua sensibilità e nella Sua attenzione per i temi che Le abbiamo illustrato, certi che si dimostrerà disponibile ad un confronto su di essi.
In attesa di una Sua risposta ai problemi sollevati
Cordiali saluti
Il Segretario Generale
Massimo Battaglia