Si comunica che in data odierna è stata depositata la sentenza n. 4 della Corte Costituzionale con la quale si dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 51, 3 della legge n. 388/00 che esclude la proroga al 31 dicembre 1993 quale termine utile per la maturazione dell’anzianità di servizio ai fini dell’ottenimento della maggiorazione della Ria.
In virtù di tale sentenza – che peraltro censura l’attività legislativa volta ad adottare norme retroattive al fine di orientare giudizi pendenti sulla materia- si chiarisce che il calcolo dell’anzianità di servizio utile al calcolo della maggiorazione Ria non si ferma al termine del 31 dicembre 1990 (come la L. 388/00 ha voluto intendere), ma che può essere valorizzato anche il periodo di proroga del triennio 1991-1993, come previsto dal D.L. n. 384 del 1992.
Lo Studio Legale dell’UNSA sta analizzando le ricadute della sentenza a favore degli Iscritti e dei pensionati ex Iscritti e le possibili iniziative da intraprendere al fine di vedersi riconoscere sia la maggiorazione per chi ne era stato erroneamente escluso, sia un eventuale ricalcolo in virtù del diverso termine di anzianità di servizio da considerare, stante oltretutto l’impatto di tale ricalcolo sul Tfr e sulla pensione.
Distinti saluti.
Il Segretario Generale
Massimo Battaglia