Pensioni dipendenti pubblici Abrogato limite età a 65 anni
Pensioni dipendenti pubblici
Pensione di vecchiaia: Nuovo limite ordinamentale di età a 67 anni
La legge di bilancio per il 2025, L. n. 207/2024, con decorrenza 1/1/2025 ha introdotto importanti novità nel panorama pensionistico dei dipendenti pubblici, in particolare:
1) ha portato da 65 a 67 anni di età il limite ordinamentale per l’accesso alla pensione di vecchiaia;
2) ha abrogato la norma che obbligava le Amministrazioni a risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro con i dipendenti al compimento dei 65 anni di età avendo gli stessi a tale data maturato i requisiti per il diritto al trattamento pensionistico anticipato (Uomini: 42 anni e 10 mesi più 3 mesi di finestra; Donne: 41 anni e 10 mesi più 3 mesi di finestra) [la risoluzione unilaterale poteva avvenire successivamente al compimento dei 65 anni di età nel caso in cui, pur avendo già compiuto tale età, la maturazione dei requisiti contributivi avveniva nell’arco temporale dopo i 65 anni e prima dei 67 anni di età].
Nessuna novità invece per tutte quelle categorie di dipendenti pubblici per i quali le norme stabiliscono limiti ordinamentali di età più elevati.
Come era prevedibile, tali novità hanno comportato un po’ di confusione nelle Amministrazioni che nel 2024 avevano inviato i provvedimenti di risoluzione del rapporto di lavoro con varie decorrenze nel 2025 e, soprattutto, fra il personale che aveva ricevuto tali comunicazioni.
Con l’entrata in vigore delle nuove norme, dal 1/1/2025, tutti i provvedimenti di cui sopra sono diventati nulli, tant’è che le stesse Amministrazioni stanno facendo una corsa affannosa per comunicare ai singoli interessati la revoca dei provvedimenti di risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro.
Ripetiamo: la revoca del provvedimento riguarda tutti coloro che, maturando i 65 anni di età e i requisiti contributivi per la pensione anticipata e con decorrenza del trattamento pensionistico nell’anno 2025, hanno ricevuto il provvedimento di risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro. La revoca del provvedimento riguarda anche coloro che hanno compiuto i 65 anni di età al termine dell’anno 2024, avendo maturato i requisiti contributivi, e che per effetto della finestra di tre mesi si ritrovano a maturare il diritto al trattamento pensionistico nel corso dell’anno 2025. Ricapitolando, dal 1° gennaio 2025:
a) il limite di età ordinamentale per accedere alla pensione di vecchiaia non è più a 65 anni ma è stato portato a 67 anni di età;
b) le Amministrazioni non possono più risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro prima del compimento dei 67 anni di età.
A questo punto, rimanendo fermi i requisiti contributivi per l’accesso alla pensione anticipata:
– uomini: 42 anni e 10 mesi, più 3 mesi di finestra per il diritto al trattamento pensionistico;
– donne: 41 anni e 10 mesi, più 3 mesi di finestra per il diritto al trattamento pensionistico;
e avendoli maturati, sarà nella volontarietà dei singoli interessati confermare o meno, oppure decidere per altre date, la cessazione dal servizio comunque ricordando che il nuovo limite ordinamentale è stato fissato, a decorrere dal 1/1/2025, a 67 anni di età.
La situazione adesso è questa: tutti coloro che hanno una età inferiore a 67 anni possono tranquillamente rimanere in servizio senza il timore di vedersi recapitare la lettera di risoluzione del rapporto di lavoro, almeno fino alla data di compimento di tale età.
Nella sostanza, differentemente da prima con il limite a 65 anni, dal 1/1/2025 qualsiasi accesso alla pensione prima del compimento dei 67 anni di età rientra nella casistica di “pensione anticipata”, ciò ha ovviamente effetto sulla tempistica di erogazione del TFS/TFR.
Relativamente al TFS/TFR è utile ricordare che l’erogazione segue queste regole:
– posticipo della data di prima erogazione:
o se pensione di vecchiaia, dopo 12 mesi dalla data di cessazione;
o se pensione anticipata, dopo 24 mesi dalla data di cessazione;
– rateizzazione:
o se importo lordo fino a 50.000 euro, unica rata dopo 12 o 24 mesi (secondo la tipologia di accesso alla pensione) dalla data di cessazione;
o se importo lordo fino a 100.000 euro, due rate:
▪ la prima rata, di importo lordo pari a 50.000 euro, dopo 12 o 24 mesi (secondo la tipologia di accesso alla pensione) dalla data di cessazione;
▪ la seconda rata, per l’importo lordo fino a 100.000 euro, dopo 12 mesi dalla prima rata;
o se importo lordo superiore a 100.000 euro, tre rate:
▪ la prima rata, di importo lordo pari a 50.000 euro, dopo 12 o 24 mesi (secondo la tipologia di accesso alla pensione) dalla data di cessazione;
▪ la seconda rata, per l’importo lordo eccedente i 50.000 e fino a 100.000 euro, dopo 12 mesi dalla prima rata;▪ la terza rata, per l’importo lordo eccedente i 100.000 euro, dopo 12 mesi dalla
seconda rata.
Veniamo quindi agli effetti conseguenti sul TFS/TFR dalle novità introdotte dalla legge di bilancio 2025 di cui in precedenza.
Come detto in precedenza, la tempistica per l’erogazione del TFS/TFR è strettamente correlata alla tipologia di accesso alla pensione, quindi:
– con il caso di risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro esercitato dall’Amministrazione perché il dipendente aveva maturato i requisiti di età (i 65 anni) e di contribuzione si ricadeva nella casistica di “pensionamento di vecchiaia” e pertanto si aveva diritto alla prima erogazione (prima rata) del TFS/TFR trascorsi 12 mesi dalla data di cessazione;
– stante la decadenza dei provvedimenti di risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro, per tali dipendenti, qualora decidessero comunque di accedere alla pensione per effetto dei soli requisiti contributivi e prima dei 67 anni di età, si ricade nella casistica di “pensione anticipata” e pertanto la prima erogazione (prima rata) del TFS/TFR avviene trascorsi 24 mesi dalla data di cessazione.
Ricordiamo che l’obbligo della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro non si applicava al personale di magistratura, ai professori universitari e ai responsabili di struttura complessa del Servizio sanitario nazionale.
Roma, 22.01.2025.
Confsal UNSA Segreteria Generale