Pubblichiamo articolo di PA Magazine, del 1 settembre 2025.
Le aliquote di rendimento sono i coefficienti percentuali utilizzati per determinare la quota retributiva della pensione nel sistema di calcolo misto, valido per coloro che hanno iniziato a lavorare prima del 1° gennaio 1996, ma che non hanno maturato 18 anni di contributi entro il 31 dicembre 1995. Per gli iscritti alla casse Cpdel, Cps, Cpi e Cpug le quote di pensione liquidate con il sistema retributivo sono calcolate oggi con l’applicazione dell’aliquota di rendimento pari al 2,5 per cento per ogni anno di anzianità contributiva, fissata dalla legge di Bilancio approvata a fine 2023. Per queste categorie di lavoratori la nuova aliquota risulta meno favorevole di quella precedente, ma fino allo scorso anno erano previste alcune esenzioni. Esenzioni che adesso stanno venendo meno. Da quest’anno i dipendenti degli enti locali, quelli della sanità, gli insegnanti e gli ufficiali giudiziari che si ritirano dal lavoro in anticipo, con un’età superiore a 65 anni, ma inferiore a 67, non beneficiano infatti della deroga sull’applicazione delle nuove aliquote di rendimento per il calcolo della parte retributiva dell’assegno previdenziale. E questo per effetto del nuovo limite ordinamentale per il collocamento a riposo d’ufficio dei dipendenti pubblici, che a partire dal 2025 è stato aumentato, appunto, a 67 anni, dai precedenti 65. A ben vedere, si tratta dell’ennesimo disincentivo alla pensione anticipata. Dal bonus Giorgetti alla possibilità di trattenere in servizio fino a 70 anni (con il loro consenso) gli statali con le migliori performance, le misure adottate dal governo vanno del resto nella direzione di ampliare la vita lavorativa, e non di accorciarla.
Il chiarimento
L’Inps con il messaggio n. 2491 del 25 agosto ha fatto chiarezza sui nuovi tagli alle pensioni dei dipendenti pubblici che lasciano prima il lavoro e che risultano iscritti alle casse sopracitate. «La deroga all’applicazione delle nuove aliquote di rendimento fissate dalla legge di Bilancio 2024 non trova applicazione nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro per dimissioni intervenute a partire dall’anno 2025 in presenza di un’età anagrafica pari o superiore a 65 anni, ma inferiore a 67», si legge nel messaggio. L’Inps si sofferma anche sulla norma che permette alle Pubbliche amministrazioni di trattenere in servizio fino a 70 anni i dipendenti pubblici che svolgono mansioni non diversamente assolvibili e che hanno un prezioso know how da trasmettere ai neoassunti, spiegando che nel loro caso trova applicazione invece la deroga sul calcolo della parte retributiva dell’assegno previdenziale con le nuove aliquote di rendimento. «La deroga si applica nei casi in cui il dipendente, dopo essere stato trattenuto in servizio oltre i 67 anni, decida di dimettersi prima del compimento dei 70 anni», precisa l’ente nel messaggio del 25 agosto. Conta il fatto che la risoluzione del rapporto di lavoro interverrebbe in seguito al raggiungimento del limite dei 67 anni di età.
La platea
La modifica interviene sugli iscritti alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, alla Cassa per le pensioni ai sanitari, alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate e alla Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari, agli aiutanti ufficiali giudiziari e ai coadiutori. Le nuove aliquote di rendimento non si applicano alla liquidazione della pensione di vecchiaia nei confronti dei dipendenti di datori di lavoro che hanno perso la natura giuridica pubblica e che hanno mantenuto tuttavia l’iscrizione alla Cassa pensioni dipendenti enti locali. Con riferimento alla pensione riconosciuta al termine del periodo di fruizione dell’Ape sociale, in presenza di un’uscita anticipata dal lavoro le quote di pensione retributive con anzianità contributiva inferiore a 15 anni al 31 dicembre 1995 devono essere determinate, anche in questo caso, con le aliquote di rendimento aggiornate dalla legge di Bilancio varata a fine 2023.