TFR pubblico impiego: depositata la sentenza della Corte Costituzionale

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LEGITTIMA LA CORRESPONSIONE DIFFERITA E RATEALE DEL TFR PER GLI STATALI MA SOLO SE L’INDENNITA’ CONSEGUE ALLA CESSAZIONE ANTICIPATA DALL’IMPIEGO.

LA CORTE COSTITUZIONALE SEGNALA AL PARLAMENTO L’URGENZA DI UN INTERVENTO VOLTO A RIDEFINIRE UNA DISCIPLINA “NON PRIVA DI ASPETTI PROBLEMATICI”

La Corte Costituzionale con la sentenza n. 159 del 2019, depositata il 25 giugno, nel dichiarare in parte inammissibili le questioni poste a sostegno dell’ordinanza di rimessione del Tribunale di Roma ha tuttavia confermato la fondatezza della battaglia legale fortemente sostenuta dalla Federazione UNSA – CONFSAL e dal suo segretario Massimo Battaglia per contrastare le disposizioni che negano al personale del pubblico impiego la corresponsione delle indennità di fine rapporto, comunque definite, in tempi prossimi alla cessazione dal servizio.

Come ha chiarito la Corte e come sostenuto dalla difesa dell’UNSA spiegata dall’Avv. Antonio Mirra, le indennità di fine rapporto comunque denominate assumono il carattere di retribuzione differita e, come tali, devono assicurare le finalità previste dall’articolo 36 della Costituzione – garantire cioè al lavoratore ed alla sua famiglia una esistenza libera e dignitosa. Il Tfr e le altre indennità di fine servizio, spiega la Corte, “si prefiggono di accompagnare il lavoratore nella delicata fase dell’uscita dalla vita lavorativa attiva” e sono corrisposte al momento della cessazione dal servizio “allo scopo di agevolare il superamento delle difficoltà economiche che possono insorgere nel momento in cui viene meno la retribuzione”.

Le disposizioni censurate – che per ragioni di equilibrio dei bilanci hanno introdotto il differimento e la rateizzazione della c.d. liquidazione spettante agli statali – sono legittime però, prosegue la Corte, solo nei casi, come quello portato al suo giudizio, in cui il lavoratore cessi dal servizio in anticipo rispetto al raggiungimento del limite di età o di servizio.

In queste situazioni e solo in queste l’interesse del lavoratore all’ottenimento del TFR in prossimità del pensionamento può essere sacrificato a vantaggio delle esigenze di equilibrio del bilancio restando invece impregiudicata la questione di legittimità costituzionale in relazione ai casi in cui il lavoratore venga posto definitivamente fuori dal lavoro.

Sulla base di tali considerazioni la Corte, pur segnalando l’estraneità ed esse del caso sottoposto al giudizio di costituzionalità, ha ritenuto di non potersi esimere dal “segnalare al Parlamento l’urgenza di ridefinire una disciplina non priva di aspetti problematici, nell’ambito di una organica revisione dell’intera materia, peraltro indicata come indifferibile nel recente dibattito parlamentare”.

 

 

 

 

Rassegna stampa sulla notizia

Italia Oggi

Comunicato UNSA: unsa – pronuncia corte cost tfr

La sentenza della Corte: corte costituzionale pronuncia 159_2019 TFR

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