Come noto, da anni la Federazione Confsal-UNSA è in prima linea per l’affermazione del diritto al pagamento tempestivo del TFR/TFS per i dipendenti pubblici, ingiustamente penalizzati da una normativa che prevede il differimento e la rateizzazione della buonuscita. A differenza dei lavoratori del settore privato, infatti, i dipendenti pubblici sono soggetti ad attese e dilazionamenti.
In questi anni l’UNSA non si è mossa soltanto sul piano politico, ma anche su quello giudiziario, promuovendo ricorsi approdati alla Corte costituzionale. Quest’ultima ha più volte riconosciuto le ragioni del nostro sindacato autonomo e ha contestualmente sollecitato Governo e Parlamento a modificare il meccanismo di pagamento del TFR/TFS per i lavoratori pubblici, come confermato dalle sentenze n. 159/2019 e n. 130/2023, pronunciate proprio su ricorso UNSA.
Ora, finalmente, dopo anni di mancata attuazione delle due sentenze da parte dell’esecutivo e del Parlamento, la Corte ha intimato una soluzione definitiva del problema entro gennaio 2027.
Intanto, ci pervengono richieste di chiarimenti su alcune problematiche di natura fiscale per i redditi da lavoro dipendente, sui Trattamenti di fine servizio (TFS-TFR) e anche sulla tassazione degli arretrati contrattuali. Con questa nota proviamo a fornire risposte utili.
Una prima questione riguarda le “Ulteriori detrazioni” di cui all’art. 1, comma 6, L. n. 207/2024.
A tal proposito ricordiamo che tale previsione, per gli anni 2025 e 2026, ha riconosciuto ai titolari di un reddito complessivo fino a 40.000 euro un beneficio fiscale così articolato:
- Una ulteriore detrazione di € 1.000,00 se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 20.000 euro ma non a 32.000 euro;
- Una ulteriore detrazione di importo inferiore a 1.000 euro se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 32.000 euro ma non a 40.000 euro, il valore corrispondente è dato dalla formula: .
In molti stanno chiedendo cosa succederà dal 1/1/2027.
Da tale data entra in vigore il Dlvo n. 117/2026 che (art. 376) sopprime la previsione dell’art. 1, c. 6, della legge 207/2024 e nel contempo entra in vigore l’art. 13 dello stesso Dlvo che al comma 10 prevede:
“10. Ai titolari di reddito di lavoro dipendente di cui all’articolo 51, con esclusione di quelli indicati nel medesimo articolo 51, comma 2, lettera a), che hanno un reddito complessivo superiore a euro 20.000 spetta un’ulteriore detrazione dall’imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro, di importo pari: a) a euro 1.000, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a euro 20.000 ma non a euro 32.000; b) al prodotto tra euro 1.000 e l’importo corrispondente al rapporto tra euro 40.000, diminuito del reddito complessivo, ed euro 8.000, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a euro 32.000 ma non a euro 40.000.”
Nella sostanza si rende strutturale questa “ulteriore detrazione” e pertanto i titolari dei redditi sopra indicati continueranno a beneficiare di tali somme.
Una seconda questione riguarda gli “arretrati” conseguenti al rinnovo contrattauale 2025-2027.
In data 6/8/2026 è stato sottoscritto il CCNL 2025-2027 e da questo derivano degli arretrati per l’anno 2025 e per i mesi già trascorsi del corrente anno 2026.
In merito alla tassazione sugli arretrati avremo:
- Arretrati anno 2025: determinato l’importo lordo spettante e sottratti gli oneri previdenziali e assistenziali a carico del dipendente si ha l’imponibile fiscale e a questo si applica la “tassazione separata” (data dall’aliquota media dei redditi del biennio precedente);
- Arretrati anno 2026: determinato l’importo lordo spettante e sottratti gli oneri previdenziali e assistenziali a carico del dipendente si ha l’imponibile fiscale e a questo si applica la tassazione ordinaria del reddito dell’anno in corso con gli scaglioni di reddito e le aliquote fiscali correnti, in linea di massima applicando l’aliquota marginale in ragione della collocazione considerando tale tabella:
| Scaglioni e Aliquote in vigore nel 2026 e anni successivi | ||||
| fino a | 28.000,00 | 23% | ||
| oltre | 28.000,00 | fino a | 50.000,00 | 33% |
| oltre | 50.000,00 | 43% | ||
È utile rammentare che poi al completamento dell’anno ci sarà il “conguaglio fiscale” che pareggerà i conti in più o in meno con quanto già pagato.
Una terza questione riguarda la tassazione dei Trattamenti di fine servizio (TFS/TFR)
In questi giorni sono state veicolate informazioni che hanno messo in allarme i potenziali percettori di tali emolumenti e quindi le richieste di maggiori informazioni.
Proviamo a ricapitolare brevemente la storia.
La legge di bilancio per l’anno 2007 (L. n. 296/2006), con decorrenza 1/1/2007 modificò gli scaglioni di reddito e le aliquote fiscali:
da quelle vigenti al 31/12/2006:
| Scaglioni e Aliquote in vigore nel 2006 | |||||
| fino a | 26.000,00 | 23% | |||
| oltre | 26.000,00 | fino a | 33.500,00 | 33% | |
| oltre | 33.500,00 | 39% | |||
| oltre | 100.000,00 | 39% + 4% (*) | |||
| (*) Contributo di solidarietà del 4% sulla
parte eccedente i 100.000 euro |
|||||
si passò, dal 1/1/2007, alle seguenti:
| Scaglioni e Aliquote in vigore nel 2007 | ||||
| fino a | 15.000,00 | 23% | ||
| oltre | 15.000,00 | fino a | 28.000,00 | 27% |
| oltre | 28.000,00 | fino a | 55.000,00 | 38% |
| oltre | 55.000,00 | fino a | 75.000,00 | 41% |
| oltre | 75.000,00 | 43% | ||
Con una presunzione che da queste modifiche si potesse configurare un maggior prelievo fiscale sui trattamenti di fine servizio e al fine di impedire tale maggior prelievo, nella stessa legge era prevista una clausola di salvaguardia:
“(L. n. 296/2006 – art. 1, c.9: Ai fini della determinazione dell’imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta sui trattamenti di fine rapporto, sulle indennità equipollenti e sulle altre indennità e somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro, di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, si applicano, se più favorevoli, le aliquote e gli scaglioni di reddito vigenti al 31 dicembre 2006.)”
Tale clausola di salvaguardia ha resistito fino ad oggi pur considerando che scaglioni di reddito e aliquote fiscali negli ultimi ventanni hanno subito varie modifiche arrivando all’odierna combinazione:
| Scaglioni e Aliquote in vigore nel 2026 e anni successivi | ||||
| fino a | 28.000,00 | 23% | ||
| oltre | 28.000,00 | fino a | 50.000,00 | 33% |
| oltre | 50.000,00 | 43% | ||
La clausola di salvaguardia consentiva quindi di mettere a confronto la tassazione tempo per tempo vigente con quella possibile nel 2006 e applicare quella più vantaggiosa.
L’art. 376, c. 1, lett. ppp) del Dlvo n. 117/2026, con decorrenza 1/1/2027, ha abrogato tale clausola di salvaguardia, nel contempo l’art. 21, comma 11, dello stesso Dlvo prevede:
“Ai fini della determinazione dell’imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta sui trattamenti di fine rapporto, sulle indennità equipollenti e sulle altre indennità e somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro, di cui all’articolo 19, comma 1, lettera a), si applicano, se più favorevoli, le aliquote e gli scaglioni di reddito vigenti al 31 dicembre 2006.”
Visto quanto sopra, considerando la permanenza di tale clausola possiamo concludere che sulla tassazione del TFS/TFR non cambia nulla: eventuali vantaggi derivanti dall’applicazione di tale clausola sono salvaguardati.
La presente nota riteniamo possa essere utile a fugare dubbi e preoccupazioni, ma per l’UNSA si innesta in un percorso di tutela e valorizzazione dei redditi dei dipendenti del Comparto Funzioni Centrali; lo facciamo con la necessaria attenzione alla pressione fiscale e con tutte le nostre iniziative che ci hanno consentito di rinnovare i CCNL precedenti fino ad arrivare al CCNL 2025-2027 rinnovato entro la sua vigenza temporale.
Roma 15 settembre 2026
Il Segretario Generale
Massimo Battaglia
Nota UNSA su aspetti fiscali 15-9-2026